Statuto

ARTICOLO 1 / COSTITUZIONE DURATA E DENOMINAZIONE

  1. È costituita l’Associazione denominata “Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing”, in sigla e più brevemente “ASSOCALL”, di seguito nel presente statuto denominata Associazione.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro e non persegue finalità politiche mediante vincoli con partiti o movimenti politici;
  3. La durata è illimitata e solo l’Assemblea straordinaria può deliberarne lo scioglimento;
  4. La sede sociale è a Bisceglie alla via Aldo Moro, n. 30; il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’istituzione, la modifica o la soppressione di sedi secondarie ovvero uffici distaccati.

ARTICOLO 2 / FINALITÀ

  1. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l’Associazione, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati, si prefigge di:
  2. Rappresentare e/o assistere i soci in tutte le sedi competenti;
  3. Promuovere lo sviluppo del settore professionale del Contact Center per la fornitura di servizi a terzi e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, anche attraverso la pubblicazione di propri organi di stampa o altre pubblicazioni, periodiche e non;
  4. Rappresentare la categoria in enti, organi o commissioni nazionali e sovranazionali, ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
  5. Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  6. Individuare e promuovere lo sviluppo, la diffusione e l’applicazione di ogni tipo di normativa, anche non ufficiale, di criterio o di accordo (ad esempio guide ai Service Level Agreement) volti a favorire la crescita del valore dei servizi forniti agli associati;
  7. Promuovere e svolgere ogni attività o iniziativa utile allo sviluppo delle Imprese associate, inclusa attività di formazione anche mediante la costituzione di apposito Ente di formazione;
  8. Promuovere e determinare codici etici, deontologici, di autodisciplina;
  9. Promuovere attività giuslavoristica volta a tutelare le imprese ed i valori occupazionali espressi dal settore, mediante la formulazione di accordi, intese, protocolli con gli organismi sindacali o della Pubblica Amministrazione, finalizzati all’ottimizzazione della contrattualistica tra le Imprese iscritte e i propri collaboratori;
  10. Organizzare studi, promuovere convegni ed eventi nei settori sopra indicati e descritti per favorire il confronto di idee per lo sviluppo e la crescita del settore;
  11. Espletare ogni altro compito che dalle leggi (o da deliberati dagli Organi associativi) sia ad essa direttamente affidato.
  12.  L’Associazione può aderire ad Associazioni o Federazioni nazionali comunitarie ed internazionali che hanno come scopo la tutela degli interessi associativi e lo sviluppo del settore rappresentato.

ARTICOLO 3 / ASSOCIATI

  1. Possono aderire all’Associazione in qualità di associati tutte le imprese, le ditte individuali, le società e ogni altro ente, che svolgano attività di servizi di comunicazione, per conto terzi, utilizzanti tecnologie di telecomunicazione, relativi tanto al traffico entrante che uscente di aziende, enti pubblici e privati (servizi di “contact center in outsourcing”);
  2. Possono altresì associarsi, secondo modalità particolari di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo, anche Organizzazioni, Enti ed Organismi che svolgano attività ausiliarie a quella del contact center così come descritta all’articolo precedente o ad essa complementare.

ARTICOLO 4 / ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

  1. Per acquisire la qualifica di associato occorre presentare domanda di ammissione che in fac-simile si trova allegata al presente statuto corredata dalla documentazione che sarà eventualmente individuata in apposito regolamento interno, nonché, se necessaria, dalla dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata di rappresentare l’associato nei rapporti con l’Associazione;
  2. La rappresentanza dell’associato dovrà, di norma, essere conferita al titolare o legale rappresentante dell’associato stesso, ovvero ad un componente del proprio organo amministrativo o ad un procuratore all’uopo designato;
  3. L’adesione, sulla quale delibera il consiglio direttivo, dandone comunicazione all’interessato a mezzo lettera raccomandata a/r, posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto ricevimento, impegna l’associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dall’associato, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno 4 mesi prima della scadenza;
  4. Gli associati sono tenuti a corrispondere all’Associazione contributi associativi nella misura e con le modalità deliberate annualmente dall’Assemblea;
  5. Solo se in regola con i contributi l’associato può esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 6;
  6. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

ARTICOLO 5 / DECADENZA E RECESSO

  1. La qualità di associato si perde:
  2. Per lo scioglimento dell’Associazione, deliberata dall’Assemblea Straordinaria;
  3. Per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 3;
  4. Per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell’Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
  5. In conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  6. Per mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera del Consiglio;
  7.  La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale ma non esonera l’associato dagli obblighi contributivi, anche speciali o straordinari, maturati sino alla data di decadenza.

ARTICOLO 6 / ORGANI

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  2. L’Assemblea;
  3. Il Consiglio Direttivo (o Giunta);
  4. Il Presidente;
  5. I Vice Presidente;
  6. Il Segretario-economo;
  7. Il Collegio dei Revisori contabili.

ARTICOLO 7 / DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

  1. Gli Organi dell’Associazione sono eletti dell’Assemblea degli associati e o dal Consiglio direttivo giuste le rispettive competenze.
  2. Gli eletti in Organi collegiali decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
  3. Le cariche elettive hanno una durata di cinque anni e possono essere onerose previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Agli organi sociali spetterà in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni, previa autorizzazione rilasciata dal segretario-economo, comunque nei limiti annuali (01.1-31.12) di spesa deliberati dalla Giunta.

ARTICOLO 8 / ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

  1. L’’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi. Il termine per ottemperare al pagamento dei contributi annuali dovrà essere fissato dal Consiglio Direttivo ogni anno, qualora l’’Assemblea si tenesse in data precedente a detto termine saranno ritenuti in regola con il pagamento dei contributi gli associati che abbiano adempiuto al pagamento dei contributi nell’anno precedente.
  2. Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto, con un massimo di 2 (due) deleghe per associato.
  3. Ogni associato ha diritto a tanti voti così come indicati dall’allegata tabella 1) che potrà essere comunque modificata dalla Assemblea

ARTICOLO 9 / ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

  1. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto ricevimento, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
  2. L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno presso la sede sociale od in altra sede indicata nell’avviso di convocazione e, purché, nel territorio nazionale, ovvero in video o teleconferenza.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione.
  4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente, o in suo impedimento il Vice Presidente, o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito, ovvero su richiesta di un numero di associati che dispongano di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
  5. Nei casi previsti dal comma 4, il Presidente, o in suo impedimento il Vice Presidente, deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
  7. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dall’approvazione delle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche adottate. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

ARTICOLO 10 / ASSEMBLEA: VALIDITÀ

  1. Le riunioni dell’Assemblea, fatti salvi i casi espressamente regolamentati dallo Statuto, sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti degli associati. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti degli associati presenti.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti in assemblea.
  3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti presenti che, comunque, devono rappresentare almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati.
  4. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni –’scrutinio segreto o crutinio palese –’salvo che il 25% (venticinque per cento) dei voti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione, di norma le votazioni si svolgono con voto palese;
  5. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato rappresentante dell’Azienda con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione.

ARTICOLO 11 / ASSEMBLEA: COMPETENZE

  1. L’Assemblea in seduta ordinaria:
  2. Determina le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi statutari, e stabilisce gli indirizzi generali di politica sindacale.
  3. Determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo (Giunta) da 3 (tre)a 15 (quindici) membri inclusi il Presidente e il Vice Presidente.
  4. Elegge il Presidente e il Vice Presidente, le due cariche sono elette al primo scrutinio con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in Assemblea, successivamente con la maggioranza assoluta dei voti presenti.
  5. Elegge cinque membri componenti il Collegio dei Revisori dei conti tra cui tre effettivi e due supplenti.
  6. Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  7. Approva il bilancio preventivo, i contributi associativi per l’anno solare successivo, nonché le modalità di riscossione;
  8. Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
  9. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
  10. Le modifiche al presente Statuto;
  11. Lo scioglimento dell’Associazione;
  12. Su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa e che non sia di competenza di altro Organo;
  13. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, per l’accettazione di eredità e donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
  14. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e da un segretario e trascritte su apposito libro ovvero dal Notaio.

ARTICOLO 12 / CONSIGLIO DIRETTIVO (Giunta): COMPOSIZIONE

  1. Il Consiglio Direttivo (Giunta) è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e da  1 (uno) a 13 (tredici) consiglieri eletti dall’Assemblea degli associati. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà al reintegro mediante cooptazione. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
  2. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente che a sua volta lo presiede, ogni volta che lo ritiene necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei conti ove costituito, mediante avviso da inviare a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica o con ogni altro mezzo che consenta la prova di ricezione, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con 3 (tre) giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora nonché dell’ordine del giorno. La riunione potrà essere svolta in video o teleconferenza.
  3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta;
  4. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
  5. In caso di parità: Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, dei vice Presidente; Nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta;
  6. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure la maggioranza dei Consiglieri presenti;
  7. In caso di assenza immotivata di un membro del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive e/o comunque per almeno la metà delle riunioni indette nell’nno solare, se in numero superiore a tre, il Consiglio stesso avrà la facoltà di deliberarne la decadenza. E’ altresì facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il membro che non appartenga più ad una Impresa iscritta o la cui Impresa abbia esercitato il recesso dall’Associazione.

ARTICOLO 13 / CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

  1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:
  2. Cura l’attuazione delle delibere assembleari ed ha i poteri di ordinaria amministrazione che delega, in parte, al Presidente;
  3. Predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. Stabilisce la misura dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. Nomina eventualmente, il Direttore generale dell’Associazione, anche tra soggetti non associati, che partecipa alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo, le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio;
  6. Delibera sull’ammissione e la decadenza degli associati;
  7. Approva e modifica i regolamenti interni;
  8. Delibera la costituzione di raggruppamenti periferici e la relativa regolamentazione;
  9. Delibera in ordine alle domande di ammissione all’ Associazione;
  10. Delibera i provvedimenti disciplinari sulla scorta del codice etico comportamentale ove esistente;
  11. Nomina il segretario economo;
  12. Nomina, –’allorquando, ritenga utile approfondire ed affrontare tematiche connesse al proprio oggetto sociale, –’il comitato tecnico scientifico, scegliendone i componenti sia tra gli associati che tra professionisti esterni esperti nelle discipline di interesse della Associazione medesima.
  13. Nomina, disciplinandone il funzionamento interno, una o più commissione anche “paritetiche” per la tenuta e la gestione di relazioni industriali con le organizzazioni sindacali, nonché per qualsivoglia attività funzionale e/o strumentale alle finalità della presente Associazione.
  14. Può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della privacy;
  15. Svolge ogni altra funzione non demandata dallo statuto ad altri Organi.

ARTICOLO 14 / PRESIDENTE

  1. Possono ricoprire la carica di Presidente solo persone fisiche scelti tra i legali rappresentanti o i Soci delle Imprese che sono associate. Il Presidente rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare. È eletto dall’Assemblea Ordinaria, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
  2. Il Presidente:
  3. Dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
  5. Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
  6. Può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell’interesse dell’Associazione;
  7. Vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  8. Può assumere, in caso di urgenza, decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;
  9. Redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all’assemblea.
  10. Il Presidente decade in caso di decadenza, per qualsiasi causa, dalla qualità di membro del Consiglio Direttivo, ovvero nel caso viene meno la carica di legale rappresentante ovvero di qualifica di Socio nell’impresa associata.

ARTICOLO 15 / IL VICE PRESIDENTE

  1. Possono ricoprire la carica di Vice Presidente solo persone fisiche scelti tra i legali rappresentanti o i Soci delle Imprese che sono associate. Il Vice presidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato;
  2. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente;
  3. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume la funzione il Vice Presidente, il quale procede alla convocazione dell’Assemblea entro sessanta giorni dall’inizio della vacanza;
  4. Durante il periodo di vacanza della carica di Presidente, o in caso di assenza, assume tutti gli incarichi previsti per il Presidente.
  5. Il Vice Presidente decade in caso di decadenza, per qualsiasi causa, dalla qualità di membro del Consiglio Direttivo, ovvero nel caso viene meno la carica di legale rappresentante ovvero di qualifica di Socio nell’impresa associata.

ARTICOLO 16 / IL SEGRETARIO – ECONOMO

  1. Il Segretario–economo è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
  2. Il Segretario–economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
  3. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare ogni volta che il Consiglio Direttivo lo richieda, sulle modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ARTICOLO 17 / COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

  1. L’Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Revisori Contabili composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, che potranno essere eletti anche fra i non associati; i membri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili;
  2. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea, ai cui lavori può partecipare senza diritto di voto.
  3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti o dei Revisori dei Conti;
  4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
  5. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare un revisore effettivo subentra il revisore contabile supplente più anziano.

ARTICOLO 18 / PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE – BILANCI

  1. Il patrimonio sociale dell’Ente è formato:
  2. a) Dalle quote versate annualmente dagli associati e dalle contribuzioni speciali, straordinarie e volontarie occorrenti per il buon funzionamento dell’Organizzazione.
  3. b) Dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione;
  4. c) Dai proventi vari, nonché da ogni altra entrata attribuita alla Associazione dallo Stato, da Enti Pubblici e privati a qualsiasi titolo;
  5. Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.
  6. L’esercizio associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati entro il mese di giugno e devono essere depositati presso la sede associativa, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura, nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione.
  7. Durante la vita della Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19 / SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, che costituita da almeno il 65% (sessantacinque per cento) dei voti degli associati, dovrà deliberare con il voto favorevole di un numero di voti pari almeno al 75% (settantacinque per cento) dei voti presenti.
  2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.
  3. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 / FORO COMPETENTE

Il foro competente per la interpretazione ed esecuzione del presente statuto è fissato in via derogatoria ed esclusiva in quello di Trani.

ARTICOLO 21 / RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi vigenti in materia.